L’art 444 cpp prevede che in questa misura il P.M. quanto l’imputato, possano cercare al Giudice l’applicazione tra una pena, diminuita fine ad un terzo, quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita pure ad un terzo, non supera i cinque anni sola ovvero congiunta alla pena pecuniaria (cd. patteggiamento https://avvocatopenalistaromano.com/roma-reato-negazionismo-italia.html